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sabato 15 luglio 2017

Parlamentari e cittadini: occhio alle lobby



In un recente editoriale sul Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia, dopo aver esaminato le caratteristiche dell’attuale crisi della politica, ha affermato: “ La desertificazione della politica significa…. ancor maggior potere alle lobby e alle corporazioni di ogni genere, sempre più autorizzate a fare quello che vogliono”.
Un caso esemplare si è verificato recentemente ed ha riguardato  gran parte degli italiani che vivono in una casa con ascensore costruita prima del 1999: in occasione dell’assemblea annuale di condominio, si sono visti presentare la” prescrizione” dell’Ente incaricato delle verifiche periodiche, mirante a far  adeguare il quadro di controllo dell’ ascensore al  fine di garantire la  “precisione millimetrica di fermata al piano”, il che comporta un esborso non indifferente.
In realtà tale prescrizione è  un abuso perché la normativa vigente (D.P.R. 162/99), che ha recepito integralmente la Direttiva europea sugli ascensori  prevede la predetta precisione solo per gli impianti costruiti dopo la sua entrata in vigore mentre, per gli impianti precedenti, valgono le norme esistenti  al momento della costruzione.
Esiste poi la norma UNI EN 81-80, resa pubblica in Italia nel 2006 ma emessa da un ente privato, che mira a favorire una progressiva  omologazione delle diverse normative dei Paesi europei e contiene una serie di raccomandazioni, fra cui quella  riguardante la precisione di fermata, che possono essere usate – come dice testualmente la norma -  dalle “Autorità nazionali  nel determinare un proprio programma di implementazione graduale  tramite un processi di filtro, in modo praticabile e ragionevole basandosi sul livello di rischio…. e su considerazioni sociali ed economiche”.
Si tratta quindi di raccomandazioni, non di prescrizioni, da attuare, se gli Stati lo ritengono opportuno, in un percorso che necessariamente richiede tempo e disposizioni normative adeguate per essere valido. Nel nostro Paese, invece, si è cercato di imporre globalmente,  senza alcuna gradualità e  in modo retroattivo  tale  norma , prima con il c.d. “Decreto Scaiola” del 2005 (D.M. 26/10/2005) , impugnato dalla Confederazione Italiana della Proprietà edilizia e poi lasciato decadere dallo stesso Ministero per mancata indicazione delle  norme applicative.
Un secondo tentativo, analogo al precedente,  è stato fatto con un altro decreto ministeriale ( D.M. 23/7/2009) che è stato pesantemente  bocciato dal TAR del Lazio nel 2010 per vizio di legittimità in quanto introduceva  adempimenti  non previsti da normative dell’Unione  Europea e in violazione delle norme sulla formazione dei regolamenti amministrativi.  . Il TAR del Lazio ha espresso una censura molto forte al Decreto “ in primo luogo perché la raccomandazione non costituisce fonte di diritto, in quanto priva di carattere imperativo; in secondo luogo perché a differenza di una direttiva, non impegna gli Stati membri, i quali restano del tutto liberi di recepire o meno i suoi suggerimenti”. Inoltre “il decreto impone ai privati proprietari pesanti prestazioni personali e patrimoniali al di fuori di qualsiasi prescrizione legislativa”. Infine: “Ciò che colpisce nell’esame dell’intera vicenda è che con palese sviamento di potere l’impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine di garantire una più efficace tutela contro i rischi ma per…rilanciare l’edilizia e per….finalità occupazionali, cioè per salvare posti  di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull’economia delle famiglie”.
Ora le Associazioni degli ascensoristi  hanno presentato una nuova  proposta di modifica della normativa vigente  al  fine di imporre un rilevante e oneroso  numero  di adeguamenti, fra cui quello della precisione di fermata, agli impianti costruiti prima del 1999.
Ma non basta: con una impropria e forzata interpretazione di un altro Decreto Ministeriale (D.M. 22/01/2008 n. 37) e in palese contrasto con la proposta di modifica normativa predetta, si è affermato che “ il DPR 162/99 va applicato a tutti gli ascensori, prescindendo dalla relativa data di messa in esercizio”, mentre il decreto citato dice” per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il DPR n. 162/99 e le altre disposizioni specifiche”, che sono appunto le norme preesistenti, valide per gli impianti precedenti l’entrata in vigore del DPR.
 E, su questa semplice  e infondata base, si sono emanate le prescrizioni ai condomini, di cui si parlava all’inizio, che sono quindi totalmente illegittime e impugnabili perché contrarie alle norme vigenti.
Chiediamo ai Parlamentari che intendono tutelare il bene comune e non interessi privati, di opporsi alla proposta  dell e nominate Associazioni, se verrà formalmente presentata alle Camere, e ai cittadini di opporsi all’ approvazione degli adeguamenti , anche se già avvenuta in assemblea, facendo ricorso tramite le Associazioni dei Consumatori.
E’ necessario agire per evitare che si realizzi la triste previsione fatta da Galli della Loggia, di una capitolazione dello Stato di fronte ai poteri privati organizzati , che pretendono di forzare le norme a  proprio uso e consumo e in danno della generalità dei cittadini.