In un recente editoriale sul Corriere della Sera Ernesto
Galli della Loggia, dopo aver esaminato le caratteristiche dell’attuale crisi
della politica, ha affermato: “ La desertificazione della politica significa….
ancor maggior potere alle lobby e alle corporazioni di ogni genere, sempre più
autorizzate a fare quello che vogliono”.
Un caso esemplare si è verificato recentemente ed ha
riguardato gran parte degli italiani che
vivono in una casa con ascensore costruita prima del 1999: in occasione
dell’assemblea annuale di condominio, si sono visti presentare la” prescrizione”
dell’Ente incaricato delle verifiche periodiche, mirante a far adeguare il quadro di controllo dell’ ascensore
al fine di garantire la “precisione millimetrica di fermata al
piano”, il che comporta un esborso non indifferente.
In realtà tale prescrizione è un abuso perché la normativa vigente (D.P.R.
162/99), che ha recepito integralmente la Direttiva europea sugli
ascensori prevede la predetta precisione
solo per gli impianti costruiti dopo la sua entrata in vigore mentre, per gli
impianti precedenti, valgono le norme esistenti al momento della costruzione.
Esiste poi la norma UNI EN 81-80, resa pubblica in Italia
nel 2006 ma emessa da un ente privato, che mira a favorire una progressiva omologazione delle diverse normative dei Paesi
europei e contiene una serie di raccomandazioni, fra cui quella riguardante la precisione di fermata, che
possono essere usate – come dice testualmente la norma - dalle “Autorità
nazionali nel determinare un proprio
programma di implementazione graduale
tramite un processi di filtro, in modo praticabile e ragionevole
basandosi sul livello di rischio…. e su considerazioni sociali ed economiche”.
Si tratta quindi di raccomandazioni, non di prescrizioni, da
attuare, se gli Stati lo ritengono opportuno, in un percorso che
necessariamente richiede tempo e disposizioni normative adeguate per essere
valido. Nel nostro Paese, invece, si è cercato di imporre globalmente, senza alcuna gradualità e in modo retroattivo tale norma , prima con il c.d. “Decreto Scaiola”
del 2005 (D.M. 26/10/2005) , impugnato dalla Confederazione Italiana della
Proprietà edilizia e poi lasciato decadere dallo stesso Ministero per mancata
indicazione delle norme applicative.
Un secondo tentativo, analogo al precedente, è stato fatto con un altro decreto
ministeriale ( D.M. 23/7/2009) che è stato pesantemente bocciato dal TAR del Lazio nel 2010 per vizio
di legittimità in quanto introduceva
adempimenti non previsti da normative
dell’Unione Europea e in violazione
delle norme sulla formazione dei regolamenti amministrativi. . Il TAR del Lazio ha espresso una censura
molto forte al Decreto “ in primo luogo
perché la raccomandazione non costituisce fonte di diritto, in quanto priva di
carattere imperativo; in secondo luogo perché a differenza di una direttiva,
non impegna gli Stati membri, i quali restano del tutto liberi di recepire o
meno i suoi suggerimenti”. Inoltre “il
decreto impone ai privati proprietari pesanti prestazioni personali e
patrimoniali al di fuori di qualsiasi prescrizione legislativa”. Infine: “Ciò
che colpisce nell’esame dell’intera vicenda è che con palese sviamento di
potere l’impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine di garantire
una più efficace tutela contro i rischi ma per…rilanciare l’edilizia e
per….finalità occupazionali, cioè per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute
gravissime che tale politica ha sull’economia delle famiglie”.
Ora le Associazioni degli ascensoristi hanno presentato una nuova proposta di modifica della normativa
vigente al fine di imporre un rilevante e oneroso numero
di adeguamenti, fra cui quello della precisione di fermata, agli impianti
costruiti prima del 1999.
Ma non basta: con una impropria e forzata interpretazione di
un altro Decreto Ministeriale (D.M. 22/01/2008 n. 37) e in palese contrasto con
la proposta di modifica normativa predetta, si è affermato che “ il DPR 162/99 va applicato a tutti gli
ascensori, prescindendo dalla relativa data di messa in esercizio”, mentre
il decreto citato dice” per la
manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si
applica il DPR n. 162/99 e le altre disposizioni specifiche”, che
sono appunto le norme preesistenti, valide per gli impianti precedenti
l’entrata in vigore del DPR.
E, su questa
semplice e infondata base, si sono
emanate le prescrizioni ai condomini, di cui si parlava all’inizio, che sono
quindi totalmente illegittime e impugnabili perché contrarie alle norme
vigenti.
Chiediamo ai Parlamentari che intendono tutelare il bene
comune e non interessi privati, di opporsi alla proposta dell e nominate Associazioni, se verrà
formalmente presentata alle Camere, e ai cittadini di opporsi all’ approvazione
degli adeguamenti , anche se già avvenuta in assemblea, facendo ricorso tramite
le Associazioni dei Consumatori.
E’ necessario agire per evitare
che si realizzi la triste previsione fatta da Galli della Loggia, di una
capitolazione dello Stato di fronte ai poteri privati organizzati , che pretendono
di forzare le norme a proprio uso e
consumo e in danno della generalità dei cittadini.